di Donatella Gimigliano

Amianto nella Guardia di Finanza, triplice vittoria del maresciallo di Castellammare di Stabia Claudio Apicella contro lo Stato
Dopo la Corte d’Appello e la Cassazione anche il Consiglio di Stato dà ragione all’ex militare. Ora si apre la strada al risarcimento dei danni.
3 luglio 2026 – Ha servito lo Stato per oltre trent’anni, gran parte dei quali trascorsi nelle sale macchine delle unità navali della Guardia di Finanza, senza sapere che proprio quel lavoro avrebbe compromesso per sempre la sua salute. Oggi, dopo una lunga battaglia giudiziaria combattuta contro la stessa Amministrazione che aveva servito in divisa, il maresciallo di Castellamare di Stabia, Claudio Apicella, 78 anni, ottiene una nuova e decisiva vittoria: dopo la Corte d’Appello di Firenze e la Corte di Cassazione, anche il Consiglio di Stato riconosce il suo diritto all’equo indennizzo per la patologia asbesto-correlata contratta durante il servizio.
La sentenza della Seconda Sezione del Consiglio di Stato accoglie l’appello dell’ex maresciallo, assistito dall’avvocato Ezio Bonanni, Presidente Osservatorio Nazionale Amianto, e annulla il provvedimento con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza avevano revocato il precedente riconoscimento dell’equo indennizzo.
La storia – Apicella si è arruolato nella Guardia di Finanza nel 1965 e ha prestato servizio fino al 1998 nel contingente di mare. Per trentatré anni ha operato sulle unità navali del Corpo, dapprima come motorista e successivamente come direttore di macchina, lavorando quotidianamente in ambienti nei quali, all’epoca, la presenza di materiali contenenti amianto era diffusa. Oggi convive con asbestosi e placche pleuriche, patologie riconosciute come conseguenza dell’esposizione professionale durante il servizio.
Il percorso giudiziario che ha portato alla terza sentenza a favore dell’ex maresciallo, è iniziato dopo il riconoscimento della spettanza dell’equo indennizzo, inizialmente accordati dall’Amministrazione. Successivamente, però, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza hanno revocato il provvedimento favorevole, chiedendo anche la restituzione delle somme già corrisposte. Da quel momento è iniziata una lunga battaglia nelle aule di giustizia. La Corte d’Appello di Firenze ha riconosciuto il nesso tra la malattia e il servizio svolto, evidenziando la prolungata esposizione all’amianto. La Corte di Cassazione poi ha respinto il ricorso dell’Avvocatura dello Stato, rendendo definitivo il riconoscimento dello status di vittima del dovere. Oggi, con la decisione del Consiglio di Stato, arriva anche il definitivo riconoscimento del diritto all’equo indennizzo. Secondo i giudici amministrativi, il provvedimento del ministero non era adeguatamente motivato e lo condanna anche al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
«Questa sentenza restituisce giustizia a un uomo che ha servito il Paese con onore, pagando con la propria salute l’esposizione all’amianto. Anche il Consiglio di Stato ha riaffermato un principio fondamentale: i diritti dei lavoratori esposti non possono essere negati o revocati senza un’istruttoria rigorosa e fondata su elementi concreti. La nostra battaglia non si conclude qui: proseguiremo il percorso giudiziario per ottenere anche il pieno risarcimento di tutti i danni subiti», dichiara Bonanni.
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N. 05222/2026REG.PROV.COLL.
N. 06941/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6941 del 2021, proposto da
Claudio Apicella, rappresentato e difeso dall’avvocato Ezio Bonanni, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio
in Roma, via Crescenzio n. 2 Sc. B Int. 3;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Interno, Guardia di Finanza
– Comando Generale, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione II ter,
n. 718/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
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del Ministero dell’Interno e del Comando generale della Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 giugno 2026 il cons. Cecilia Altavista
e uditi per le parti gli avvocati Laura Ostili per l’avv. Ezio Bonanni e l’Avvocato
dello Stato Massimo Giannuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor Claudio Apicella è stato in servizio dal 1965 al 1998 nella Guardia di
Finanza, contingente di mare, con molti periodi a bordo delle unità navali a partire
dal 1973 con funzioni di motorista navale e direttore di macchina. E’ stato
congedato il 20 dicembre 1998 con il grado di Maresciallo Capo.
A seguito di accertamenti diagnostici che evidenziavano placche da asbestosi, il 7
marzo 2014 presentava domanda per il riconoscimento della dipendenza della
malattia da causa di servizio.
Con verbale della Commissione medica ospedaliera del 18 dicembre 2014 veniva
accertata la patologia “placche pleuriche diffuse come per asbestosi”, ascrivibile
alla 8^ categoria della tabella A del d.p.r. 834 del 1981 (6^ categoria per cumulo
con patologie già accertate come derivanti da causa di servizio).
Il Comitato di verifica per le cause di servizio, con il parere del 5 novembre 2015,
richiedeva al Comando generale se le unità navali su cui aveva prestato servizio il
richiedente fossero a rischio amianto.
Il Centro informatico amministrativo nazionale della Guardia di Finanza, il 18
maggio 2016, trasmetteva la nota della Sezione operativa navale della Guardia di
finanza di Porto Santo Stefano dell’8 aprile 2016 con gli elementi informativi; la
nota riepilogava i vari periodi di servizio a terra e a bordo (direttore di macchina e
sottordine di macchina G 18 Arcioni; sottordine di macchina G 57; 1° motorista
vedette V 5531,5532, 5545, 5556, 5565,5833, motorista unità navali GL564,
V1264, G.73, G.74, G57, V5532, G89, MSE82, V5833); veniva indicato di “non
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essere in possesso di ulteriori elementi informativi che possono certificare che a
bordo delle unità navali del Corpo, sulle quali ha prestato servizio… la presenza
dell’amianto”.
Il Comitato di verifica per le cause di servizio nell’adunanza del 12 dicembre 2016
riconosceva la malattia dipendente da causa di servizio, ritenendo sussistente il
nesso di causalità tra la patologia accertata e l’attività di servizio.
Con decreto n. 586 del 13 febbraio 2017 il Centro informatico amministrativo
nazionale della Guardia di Finanza riconosceva la spettanza dell’equo indennizzo.
Tale decreto è stato annullato in autotutela con il provvedimento del Centro
informatico amministrativo nazionale della Guardia di Finanza del 10 luglio 2018,
con richiesta di riesame al Comitato di verifica del parere precedentemente
espresso. L’annullamento è basato sulla nota del Comando generale della Guardia
di Finanza, IV Reparto, Ufficio navale del 28 maggio 2018, che indicava: “in
relazione al servizio svolto a bordo delle unità navali della Guardia di finanza, i
profili addestrativi sottesi al conseguimento delle specializzazioni in uso al
personale del Corpo, e in particolare a quelle di motorista navale e tecnico di
macchine, garantiscono la necessaria competenza e preparazione per assolvere in
sicurezza le pertinenti incombenze, che si sostanziano nella condotta, gestione e
manutenzione degli apparati propulsivi e degli impianti ausiliari; l’utilizzazione dei
Dispositivi di Protezione Individuali, comprese le mascherine protettive, è da
sempre garantita al personale interessato, a seguito di regolare
approvvigionamento; nel servizio espletato a bordo nei giorni di fermo in porto
l’attività del personale di macchina è, in massima parte, riferibile a manutenzioni
ordinarie e straordinarie con la possibilità di accesso alla sala macchine o al vano
motore, unici ambienti di bordo in cui, quale materiale di coibentazione, avrebbe
potuto essere eventualmente impiegato amianto; il vano motore in fase di
navigazione deve, infatti, necessariamente restare chiuso; in relazione alla
tipologia di unità navali minori e maggiori (Vedette e guardacoste classe Meattini),
sulle quali il militare in questione ha espletato l’incarico di motorista navale e
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tecnico di macchine, non risulta alcuna evidenza circa la presenza di materiale
contenente la fibra di amianto; si può ammettere la presenza di amianto soltanto
su alcune unità navali di passata generazione, non più nella disponibilità del
Corpo da epoche assai risalenti, tra le quali non risultano, in ogni caso, le unità di
tipologia Vedetta e Guardacoste della classe Meattini; la perizia effettuata da uno
Studio Tecnico Navale specializzato ha evidenziato la totale assenza di materiali
contenente amianto in tutta la struttura del suddetto Guardacoste; la totale assenza
nell’ambito della Guardia di finanza, nel tempo, di casi accertati di correlazione
con l’infermità lamentata, pur in presenza di un considerevole numero di militari
dei diversi ruoli e diverse specializzazioni, regolarmente imbarcati a bordo delle
unità navali del Corpo nell’ultimo trentennio, testimonia il difetto di elementi di
correlazione tra la patologia contratta e la esposizione a polveri e fibre di
amianto”.
Il Comitato di verifica esprimeva nuovamente il proprio parere il 13 luglio 2018,
richiamando la nota del Comando generale della Guardia di Finanza, IV Reparto,
Ufficio navale, Centro amministrativo del 28 maggio 2018, escludendo il nesso di
causalità tra il servizio e “l’infermità Placche pleuriche diffuse bilateralmente come
per asbestosi TC accertata”, in quanto: “affinché un materiale, potenzialmente
cancerogeno, possa dar luogo ad un tumore dell’albero respiratorio, è necessario
che si verifichino le seguenti condizioni; 1) – che detto materiale liberi particelle
mobili 2) – che dette particelle, disperse nell’ambiente, raggiungano una
determinata concentrazione 3) – che dette particelle vengano inalate per lunghi
periodi di tempo. Tali condizioni sono facili a realizzarsi nel personale addetto alla
estrazione e alla lavorazione di detto materiale. Per quanto riguarda l’asbesto,
l’inalazione protratta di sue particelle (crocidolite, crisolite, amosite a seconda del
tipo di asbesto) può dar luogo in prevalenza ad una fibrosi polmonare, per la
formazione di noduli inglobanti le suddette particelle. Per tale minerale è ammesso
anche lo sviluppo di tumori (mesotelioma pleurico per lo più). E’ da tenere
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presente però che, se fibrosi e neoplasie sono ammissibili nel personale esposto
alle inalazioni di polvere di amianto (operai addetti alla estrazione e lavorazione
del minerale), altrettanto non può dirsi nei confronti di personale imbarcato su
unità navali del Corpo anche espletante attività di riparazione e manutenzione.
Non essendovi sviluppo di particelle (le quali, pertanto non possono essere inalate)
viene a cadere l’ipotesi cancerogena delle stesse in quanto, in fatto, inesistenti o
tutt’al più presenti in quantità del tutto trascurabili ed in forma occasionale tanto
da risultare inefficaci nella genesi del tumore in argomento. Per cui viene a cadere
l’ipotesi della dipendenza da causa di servizio, mancando, nella fattispecie, il
necessario nesso di casualità o di concausalità efficiente e determinante. Quanto
sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento
del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli
atti”.
Il maresciallo Apicella il 1° ottobre 2018 ha proposto ricorso al Tribunale di
Grosseto, Sezione lavoro, per l’accertamento del diritto e la condanna al pagamento
delle somme spettanti a titolo di equo indennizzo per infermità derivante da causa
di servizio, chiedendo la disapplicazione del provvedimento del 10 luglio 2018 e
del parere del Comitato di verifica del 13 luglio 2018 – lamentandone la
contraddittorietà e il difetto di motivazione – nonché per le indennità spettanti quali
vittima del dovere, deducendo di avere svolto funzioni assimilabili a quelle previste
dalla legge n. 266 del 2005, art.1 commi 563 -564, ai sensi dell’art. 20 della legge
n. 183 del 2010, in relazione all’asbestosi e placche pleuriche diffuse, contratta per
il servizio svolto sulle navi e in particolare nella sala macchine con presenza di
amianto.
Si costituiva in giudizio l’Avvocatura dello Stato eccependo il difetto di
giurisdizione per la domanda di equo indennizzo e contestando la fondatezza del
ricorso.
Con la sentenza n. 269 del 17 dicembre 2019 il Tribunale di Grosseto ha dichiarato
il difetto di giurisdizione per la domanda relativa all’equo indennizzo. Ha ritenuto
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fondata la domanda relativa alla speciale elargizione quale vittima del dovere, ai
sensi della legge n. 266 del 2005, in relazione alla sussistenza dei presupposti
normativi e del nesso eziologico tra la patologia e l’esposizione a fibre di amianto
durante il servizio, accertata tramite consulenza tecnica d’ufficio.
A seguito di tale sentenza il maresciallo Apicella ha tempestivamente riassunto il
giudizio al Tribunale amministrativo regionale del Lazio per la domanda relativa
all’equo indennizzo. L’Avvocatura dello Stato ha impugnato alla Corte d’appello di
Firenze la sentenza del Tribunale di Grosseto contestando l’accertamento in ordine
al nesso di causalità, sostenendo la mancanza di fibre di amianto sulle navi dove
aveva prestato servizio il maresciallo Apicella, sulla base della relazione del Centro
amministrativo informatico della Guardia di Finanza del 28 maggio 2018.
Nel giudizio davanti al TAR Lazio il maresciallo Apicella ha proposto motivi
aggiunti avverso il provvedimento del 24 dicembre 2019, notificatogli il 9 marzo
2020, di recupero delle somme già erogate a titolo di equo indennizzo, pari a
6726,27 euro, sostenendo l’illegittimità derivata dall’illegittimo annullamento del
decreto di riconoscimento dell’equo indennizzo, essendo inoltre intervenuto il
recupero dopo la sentenza del Tribunale di Grosseto, che aveva già accertato la
sussistenza del nesso di causalità (sentenza non sospesa dalla Corte d’appello di
Firenze con provvedimento del 13 febbraio 2020 che ha dichiarato inammissibile la
domanda cautelare presentata dall’Avvocatura dello Stato); ha dedotto altresì
l’illegittimità del recupero per la avvenuta percezione in buona fede delle somme.
L’Avvocatura dello Stato ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Lazio e
l’inammissibilità della domanda di accertamento dell’equo indennizzo non di
carattere impugnatorio.
Con sentenza n. 718 del 19 gennaio 2021 il TAR Lazio ha ritenuto infondata
l’eccezione di incompetenza territoriale; ha esaminato d’ufficio la tempestività
della riassunzione, ha respinto il ricorso, considerando irrilevanti gli accertamenti
compiuti davanti al giudice ordinario, in quanto relativi ai presupposti per
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l’elargizione quale vittima del dovere, mentre l’oggetto del giudizio al TAR
riguardava la carenza istruttoria del provvedimento di riconoscimento dell’equo
indennizzo, derivante dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, da cui era
emerso che “sulle navi a bordo delle quali è stato impegnato il motorista Claudio
Apicella non era presente asbesto; e che, comunque, nel corso del servizio era
prescritto ai militari l’utilizzo di specifici presidii di sicurezza (dispositivi di
protezione individuale)”; ha ritenuto irrilevanti altresì sia la sentenza del Tribunale
di Grosseto, in quanto “non ha condotto istruttoria sul punto relativo alla presenza
di asbesto sulle navi” ritenendolo un fatto pacifico e comunque essendo stata
appellata dall’Avvocatura dello Stato, sia la relazione della consulenza tecnica
d’ufficio, effettuata dalla Corte d’Appello di Firenze, in quanto ancora in bozza,
inoltrata alle parti ed ai loro consulenti per le relative valutazioni. Ha ritenuto
conseguentemente legittimo l’atto di recupero e comunque infondata la censura
relativa all’avvenuta percezione in buona fede delle somme sulla base della
giurisprudenza consolidata.
Avverso la sentenza del Tar Lazio il maresciallo Apicella ha proposto il presente
appello, ribadendo di avere prestato servizio nella Guardia di Finanza dal 1965 al
1998, di essere stato imbarcato per un lungo periodo a bordo delle unità navali, in
ambienti, in particolare la sala macchine, con elevata aerodispersione di polveri e
fibre di amianto senza idonee maschere protettive respiratorie e senza idonei
aspiratori delle polveri. Ha contestato quindi le argomentazioni della sentenza
relativa alla insussistenza del nesso di causalità tra l’asbestosi e la permanenza sulle
navi, riconosciuta dalla CTU effettuata presso il Tribunale di Grosseto nonché dalla
Commissione parlamentare di inchiesta sull’amianto nelle navi militari, ribadendo
la contaminazione dell’ambiente di lavoro con polveri e fibre di amianto della sala
macchine per l’utilizzo di tale materiale sia nella componentistica che per le
coibentazioni con funzione di protezione dal calore, avendo egli stesso eseguito
lavori di manutenzione e interventi sia sul motore che sulle caldaie e sulle stesse
coibentazioni in amianto, sulle frizioni, sui dischi dei freni, sulle guarnizioni e
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collettori di scarico, composti e/o ricoperti di fibre di amianto, o comunque
supervisionato tali lavorazioni nel periodo in cui era stato direttore di macchina; ha
dedotto che, anche nei lavori di manutenzione della carrozzeria, si utilizzavano fino
al 1992 vernici contenenti amianto e mastici con presenza di amianto senza
mascherine di protezione, mentre negli Stati Uniti fin dagli anni ’70 si utilizzavano
nelle navi militari maschere protettive e aspiratori localizzati delle polveri, come
accertato anche nei processi penali relativi alle imbarcazioni della Guardia di
Finanza e della Marina Militare. Ha dedotto altresì che l’Amministrazione aveva
comunque riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità con il provvedimento
del 13 febbraio 2017, in maniera legittima in quanto, una volta dimostrata
l’esposizione all’amianto derivante dall’ accertamento medico della diagnosi di
asbestosi, la prova di un decorso esclusivamente extraprofessionale sarebbe a
carico dell’amministrazione, mancante nel caso di specie, per cui illegittimamente
la stessa Amministrazione aveva poi annullato in autotutela il decreto del 13
febbraio 2017.
Ha formulato quindi un unico articolato motivo di error in procedendo e in
iudicando nei presupposti di fatto e di diritto, erroneità, contraddittorietà e
intrinseca illogicità della motivazione della sentenza, eccesso di potere, contestando
le affermazioni del giudice di primo grado circa la mancanza di pregiudizialità
rispetto al giudizio pendente davanti al giudice ordinario relativamente
all’accertamento del nesso di causalità, deducendo che l’asbestosi è
eziologicamente riconducibile soltanto all’esposizione ad amianto e insorge solo
dopo esposizioni molto elevate; che le navi della Guardia di Finanza come quelle
della Marina, essendo costruite negli stessi cantieri utilizzavano amianto; inoltre in
presenza dell’asbestosi si presume la natura professionale della malattia in base agli
artt. 3, 139 e 211 del D.P.R. 1124/65 e art. 10 n. 3 del d.lgs. n. 38 del 2000. Ha
aggiunto che la consulenza tecnica d’ufficio disposta dalla Corte d’appello di
Firenze ha evidenziato che le indagini effettuate dalla Guardia di Finanza sono state
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effettuate di recente per dimostrare che l’amianto rilevato in precedenza era stato
efficacemente bonificato, ma non forniscono una valida rappresentazione delle
condizioni delle unità navali all’epoca in cui era imbarcato l’Apicella, mentre molte
coibentazioni e coperture sono state sostituite dopo l’entrata in vigore della legge
27 marzo 1992, n. 257; il giudice di primo grado aveva quindi deciso sulla sola
base di quanto relazionato dalla Guardia di Finanza mentre né la sentenza di primo
grado né il provvedimento di annullamento del decreto di riconoscimento dell’equo
indennizzo facevano riferimento ad una causa alternativa dell’asbestosi, la cui
prova è a carico della Amministrazione.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato che ha sostenuto l’infondatezza
dell’appello, richiamando la nota del Comando generale IV Reparto, Ufficio
navale, del 28 maggio 2018, posta a base dell’annullamento d’ufficio, per cui si può
ammettere la presenza di amianto soltanto su alcune unità navali di passata
generazione, non più nella disponibilità del Corpo da epoche assai risalenti –
impiegate prima e durante il II conflitto mondiale- tra le quali non risultano, in
ogni caso, le unità di tipologia Vedetta e Guardacoste della classe “Meattini” –
ovvero quelle nelle quali ha prestato servizio l’ispettore Apicella; la perizia
effettuata da uno Studio Tecnico Navale specializzato ha evidenziato la totale
assenza di materiali contenente amianto in tutta la struttura del suddetto
Guardacoste; la totale assenza nell’ambito della Guardia di finanza, nel tempo, di
casi accertati di correlazione con l’infermità lamentata, pur in presenza di un
considerevole numero di militari dei diversi ruoli e diverse specializzazioni,
regolarmente imbarcati a bordo delle unità navali del Corpo nell’ultimo
trentennio, testimonia il difetto di elementi di correlazione tra la patologia
contratta e la esposizione a polveri e fibre di amianto”.
Con ordinanza n. 6090 del 10 novembre 2021, è stata accolta la domanda cautelare
limitatamente al capo della sentenza appellata relativo al recupero delle somme già
erogate.
Con ordinanza n. 2358 del 31 marzo 2022 il giudizio è stato sospeso in attesa della
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definizione del giudizio pendente davanti al giudice ordinario.
Con la sentenza n. 272 del 6 settembre 2022 la Corte d’appello di Firenze ha
respinto l’appello dell’Avvocatura dello Stato, a seguito di una nuova consulenza
tecnica d’ufficio e dei chiarimenti resi dal CTU, che ha confermato la diagnosi di
asbesto e affermato la mancanza di prove in atti circa l’inesistenza di amianto sulle
navi su cui era imbarcato l’Apicella, risultando invece il contrario in quanto “la
presenza di amianto a fasciare tubazioni e a coprire motori è desumibile dalle
modalità costruttive dell’epoca e dalla mancata percezione della pericolosità
dell’amianto: questo non solo in navi militari ma anche in quelle civili comprese
quelle di piccola stazza. Amianto è stato presente addirittura nei motoscafi come
coibente di parti dei motori e delle relative tubature, in particolare quelle degli
scarichi; nelle navi più grandi è stato presente in ancora maggiore quantità e
anche al di fuori dei motori e nei loro alloggiamenti…; ancora in un’ispezione del
2019 sul guardacoste G.58 Atzei furono trovati fogli di amianto per la
preparazione di guarnizioni in un vano adiacente al locale motori, dal che
dovrebbe desumersi che tale materiale fosse stato usato quanto meno per sostituire
via via le guarnizioni del collettore dei gas di scarico. E sullo specifico punto il
consulente ha aggiunto, in sede di chiarimenti, che la presenza di fogli di amianto
per la preparazione di guarnizioni in un vano separato nel 2019 non è di per sé
fonte di esposizione ad amianto, ma dà buon motivo per ritenere che fogli di
materiale contenente amianto fossero stivati a bordo anche durante il periodo di
utilizzo tecnico del natante e che fossero a bordo in funzione di un confezionamento
di guarnizioni, effettuato anche durante la navigazione e non solo in porto, dove
quei fogli potevano più comodamente e adeguatamente essere immagazzinati in
strutture murarie e ivi tagliati”. La Corte ha quindi condiviso le conclusioni del
CTU circa l’origine professionale della malattia, che “si fondano infatti su dati
documentali (quali il rinvenimento di fogli di amianto su un natante guardiacoste
ancora nel 2019) e sull’esame delle più generali tecniche costruttive in uso
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all’epoca dei fatti per affermare, del tutto ragionevolmente, la condizione di rischio
e correttamente valorizzano la durata del servizio prestato da Apicella al fine di
determinare, in assenza di ulteriori elementi certi, l’intensità di un tale rischio”, in
relazione alle mansioni svolte per un periodo di circa trenta anni, mancando invece
qualsiasi elemento dal quale desumere l’esistenza di un’esposizione extralavorativa
all’agente nocivo.
A seguito della sentenza della Corte d’appello la difesa appellante presentava
istanza di prosecuzione del giudizio.
Nel frattempo l’Avvocatura dello Stato aveva proposto ricorso per Cassazione
avverso la sentenza di appello con vari motivi con cui contestava l’individuazione
del nesso di causalità fatta sulla base di circostanze non relative alle specifiche navi
su cui era stato imbarcato l’Apicella; in particolare contestava il riferimento ai fogli
di amianto trovati in altro Guardacoste, mentre la questione riguarderebbe la
presenza di amianto sulle navi Guardacoste Dark, acquistate dalla Marina britannica
nel 1967 e riequipaggiate con motori diesel di produzione italiana, quali i CRM,
della stessa tipologia di quelli installati sul guardacoste classe Meattini, per cui era
stata confermata l’assenza di amianto. Inoltre contestava la valutazione generica
relativa alla permanenza dell’Apicella nella sala macchine e non al contatto con il
vano motore, che non poteva essere aperto in navigazione. Sosteneva quindi che
erroneamente la Corte d’appello avesse posto a carico dell’Amministrazione
l’onere della prova di avere contratto aliunde la patologia sofferta. Con ulteriore
motivo lamentava che non erano stata adeguatamente valutate le indicazioni del
CTP circa la mancanza di amianto sulle navi.
Nel presente giudizio, l’Avvocatura dello Stato ha presentato varie istanze di rinvio
dell’udienza pubblica per la pendenza del giudizio di Cassazione; le istanze sono
state accolte con ordinanze collegiali n. 5021 del 9 maggio 2023, n. 10519 del 28
novembre 2023, n. 8230 del 1° ottobre 2024; il giudizio è stato ulteriormente
rinviato con ordinanza n. 9915 del 16 dicembre 2025.
Con ordinanza n. 10268 del 20 aprile 2026, depositata in giudizio dalla difesa
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appellante, la Cassazione ha respinto il ricorso, per l’infondatezza di alcuni motivi
e l’inammissibilità di altri, affermando, in particolare, ai fini di interesse in questo
giudizio, che l’oggetto del giudizio della Corte d’appello è stato l’accertamento
della natura professionale della malattia e la sua riconducibilità al servizio prestato.
La parte appellante, il 26 maggio 2026, ha presentato memoria denominata “di
replica”, pur in assenza di memoria avversaria.
All’udienza collegiale del 16 giugno 2026 il giudizio è stato trattenuto in decisione.
Si prescinde dall’esame dell’ammissibilità e tempestività della memoria di replica,
presentata, in mancanza di memoria avversaria, oltre la scadenza del termine per la
memoria di cui all’art. 73 c.p.a., potendo il giudizio essere definito nel senso della
fondatezza anche senza la lettura della memoria “di replica”.
In via preliminare deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del
Ministero dell’Interno, che non risulta avere adottato gli atti impugnati né
partecipato ai relativi procedimenti né risulta il datore di lavoro dell’appellante.
Ritiene poi il Collegio che, non essendo state contestate dall’Avvocatura dello Stato
con apposito appello incidentale né comunque nella memoria, le affermazioni del
giudice di primo grado in ordine alla tempestività della riassunzione, sul punto si
sia formato il giudicato interno, che riguarda integralmente la tempestività
dell’azione proposta per il riconoscimento dell’equo indennizzo, in base al
materiale cognitivo e probatorio oggetto del presente giudizio.
L’appello è fondato.
In primo luogo si deve osservare che il presente giudizio, riassunto a seguito della
sentenza del Tribunale di Firenze dichiarativa del difetto di giurisdizione, riguarda
la legittimità dell’annullamento d’ufficio, disposto dal Centro amministrativo del
Comando generale della Guardia di Finanza, del decreto del 13 febbraio 2017, con
cui la stessa Amministrazione, sulla base del parere del Comitato di verifica delle
cause di servizio del 12 dicembre 2016, aveva riconosciuto il nesso di causalità tra
l’asbestosi e il servizio prestato sulle navi della Guardia di Finanza, quale motorista
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navale e poi direttore di macchina.
Il provvedimento di annullamento è basato su una carenza di istruttoria da cui
sarebbe afflitto il decreto del 13 febbraio 2017 e sulla sopravvenuta nota del 28
maggio 2018 del Comando generale, IV Reparto, Ufficio navale, la stessa
richiamata dall’Avvocatura dello Stato nelle memorie del presente giudizio e
nell’appello proposto alla Corte d’appello di Firenze.
La natura di annullamento d’ufficio del provvedimento oggetto del presente
giudizio comporta che – diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo
grado, che ha fatto riferimento alla assenza di contrari elementi di fatto rispetto alla
mancanza di amianto sulle navi, sulle quali ha lavorato l’odierno appellante -fosse
proprio l’Amministrazione, per procedere all’annullamento di un proprio
precedente atto, a dovere evidenziare profili specifici di carenza di istruttoria ai fini
della sussistenza del presupposto della illegittimità del precedente decreto del 13
febbraio 2017, il quale – sulla scorta del parere del Comitato di verifica delle cause
di servizio del 12 dicembre 2016 – aveva riconosciuto la dipendenza da causa di
servizio dell’asbestosi sulla base dello stato di servizio dell’Apicella e delle
funzioni svolte, sulle specifiche imbarcazioni indicate nella nota della Sezione
operativa navale della Guardia di Finanza di Porto Santo Stefano dell’8 aprile
2016.
L’unico elemento, sopravvenuto al riconoscimento dell’equo indennizzo con
provvedimento del 13 febbraio 2017 è costituito, infatti, dalla nota del 28 maggio
2018 del Comando generale IV Reparto, Ufficio navale, affari generali, che, però,
non fa alcun riferimento alle specifiche imbarcazioni presso le quali ha prestato
servizio l’Apicella, ma contiene valutazioni di carattere generico sulle condizioni di
servizio dei militari della Guardia di Finanza, senza neppure specificare se
riguardino il periodo di servizio dell’odierno appellante – che si è svolto dal 1967 al
1998 (con funzioni di motorista dal 1973) – o, come sembra presumibile, periodi
più recenti, anche considerato che il divieto di utilizzo dell’amianto e le relative
norme a tutela sono state introdotte con la legge 27 marzo 1992, n. 257, che ha
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vietato “l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la
produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto” e
ha dettato misure per la cessazione dell’utilizzo e la bonifica dall’amianto.
In mancanza di precise indicazioni temporali, dunque, il generico riferimento, nella
detta nota del 28 maggio 2018, all’utilizzo di dispositivi di protezione individuali e
alle specifiche conoscenze del personale, con mansioni di motorista e direttore di
macchina, non può avere alcun valore determinante per il periodo antecedente al
1992 e, in particolare, per i periodi più risalenti, risultando l’Apicella imbarcato con
mansioni da espletare nella sala macchine almeno dal 1973. Nella predetta nota,
sempre con generico riferimento al personale impiegato sulle unità navali, si
distinguono, poi, le operazioni del personale di macchina “a bordo in porto” e “in
crociera operativa”, evidenziando che in tale secondo caso non sarebbero stati
consentiti interventi sul motore, con ciò peraltro confermando che tali operazioni
sarebbero state possibili in caso di fermo in porto. In ogni caso, anche rispetto a tali
indicazioni, non vi è alcuno specifico riferimento alle modalità del servizio nei
periodi più risalenti, nei quali il maresciallo Apicella già svolgeva funzioni di
motorista e poi direttore di macchina nella sala macchine. La nota del 28 maggio
2018 esclude, in particolare, la presenza di amianto nelle “Vedette” e sui
“Guardacoste Meattini”, richiamando però la circolare 12000/2006, che aveva
indicato la presenza di amianto su alcuni navigli di passate generazioni, ma “non
più nella disponibilità del corpo da epoche decisamente lontane”, tra le quali non
risulterebbero le “Vedette” e “Guardacoste Meattini”. La nota richiama altresì in
proposito una relazione tecnica del 13 maggio 2016, redatta rispetto all’ultimo
guardacoste Meattini nella disponibilità della Guardia di Finanza, al momento della
consegna ad un museo, che ha verificato la mancanza di amianto, ai fini
dell’accertamento circa la salubrità degli ambienti di lavoro, ma appunto alla data
del 13 maggio 2016, quasi vent’anni dopo la cessazione dal servizio dell’odierno
appellante, nel 1998.
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E’ evidente, dunque, che da tali indicazioni di carattere generico, relative a periodi
molto più recenti rispetto alla data di cessazione del servizio dell’Apicella (nel
1998) non vi era alcun elemento per una valutazione contraria rispetto a quella,
effettuata dalla stessa Amministrazione, l’anno precedente, nel 2017, sulla base
delle indicazioni fornite dal Reparto di Porto Santo Stefano, di appartenenza del
militare, in ordine alle navi su cui era stato imbarcato. In sostanza, l’esclusione
della presenza dell’amianto nelle navi, su cui era stato imbarcato l’Apicella con
mansioni svolte nella sala macchine, al momento dell’esercizio dell’autotutela, è
stata affermata dalla Amministrazione solo sulla base di generiche indicazioni ex
post relative ad altre unità navali. Non vi era dunque alcun elemento sopravvenuto
per ritenere illegittimo il già emanato decreto di riconoscimento dell’equo
indennizzo, con conseguente fondatezza delle censure di contraddittorietà e difetto
di motivazione, formulate in primo grado.
L’assoluta mancanza di elementi per sostenere la illegittimità del provvedimento
del 13 febbraio 2017, annullato in autotutela con il provvedimento del 10 luglio
2018 impugnato in primo grado, è confermata altresì dal parere del Comitato di
verifica del 13 luglio 2018, reso a seguito dell’annullamento in autotutela, basato
anch’esso sulla nota del Comando generale, IV Reparto, Ufficio Navale, del 28
maggio 2018, facendo riferimento inoltre ad una patologia tumorale, non meglio
specificata, ma comunque estranea alla presente vicenda, nella quale l’equo
indennizzo era stato riconosciuto per l’asbestosi, che costituisce una specifica
patologia riconducibile esclusivamente alla inalazione prolungata di fibre di
amianto, come affermato anche dalle relazioni di CTU nel primo e secondo grado
del giudizio civile.
Sotto tale profilo, si deve anche tenere presente che l’asbestosi è una patologia
sottoposta ad un regime specifico di tutela, quale malattia professionale, ai sensi
degli artt. 144 e segg. del D.P.R 30 giugno 1965 n. 1124, proprio in relazione al
nesso eziologico esclusivo relativo all’esposizione a fibre di amianto; si tratta di
malattia inserita nelle tabelle delle malattie professionali, per cui il nesso eziologico
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tra la malattia e la lavorazione (tra cui è compresa anche la navigazione) è presunto
per legge, cosicché per il lavoratore è sufficiente provare la malattia e di essere
stato addetto alla lavorazione nociva, rimanendo a carico dell’INAIL la prova una
diagnosi differenziale ossia fornire la prova contraria idonea a vincere la
presunzione legale, dimostrando l’intervento causale di fattori patogeni
extralavorativi, occorrendo che tale prova attinga ad un fattore causale dotato di
efficacia esclusiva, idonea a superare l’efficacia della prova presuntiva dell’accertata
esposizione professionale, non potendo essere sufficiente neppure la prova di un
fattore extraprofessionale di carattere concorrente, non idoneo, in quanto tale, a
superare la rilevanza quantomeno concausale del fattore professionale (cfr. Cass.
civ. ord. 17 giugno 2019, n. 16173).
Pur non essendo tale regime delle malattie professionali direttamente applicabile ai
militari, se ne ricava la specificità della asbestosi rispetto ad alcune attività
lavorative, specificità non presa in considerazione né nel provvedimento di
autotutela e del successivo parere del Comitato di verifica né dal giudice di primo
grado.
Si ricorda, peraltro, che anche per i militari l’Adunanza Plenaria ha tratto dalle
previsioni dell’art. 603 del codice dell’ordinamento militare e dalla relativa
disciplina regolamentare (articoli 1078 e 1079) del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 la
sussistenza di un presunzione tra il servizio svolto dal militare in alcune particolari
condizioni tipizzate dalla legge (missioni nazionali o internazionali, impiego nei
poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento, in particolari
condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia)
con le patologie tumorali, ponendo a carico dell’Amministrazione la prova
contraria (Adunanza Plenaria n. 14 del 7 ottobre 2025; Sez II, 23 gennaio 2026, n.
546).
In ogni caso, in ordine all’onere della prova del nesso eziologico, ormai nel caso di
specie il nesso di causalità tra la patologia asbesto correlata e il servizio risulta
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dall’accertamento operato dalla sentenza della Corte d’appello di Firenze, passata in
giudicato e quindi non più contestabile, al quale si deve attribuire efficacia di
giudicato esterno rispetto alla presente vicenda con riguardo a tale nesso di
causalità.
L’appello è dunque fondato e deve essere accolto e, in riforma della sentenza di
primo grado, deve essere accolto il ricorso di primo grado, con annullamento del
provvedimento di autotutela impugnato del 10 luglio 2018 e del parere del
Comitato di servizio del 13 luglio 2018. Dall’annullamento giurisdizionale deriva la
reviviscenza del decreto n. 586 del 13 febbraio del 2017, che ha riconosciuto la
spettanza dell’equo indennizzo per la patologia accertata dalla Commissione
medica ospedaliera in categoria 8^ (con accertamento coincidente con quello della
Corte d’appello di Firenze passato in giudicato).
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, per il doppio grado di
giudizio, in complessivi euro 4000,00 (quattromila,00), oltre accessori di legge, in
favore della parte appellante e poste a carico del Ministero dell’Economia e delle
Finanze e del Comando generale della Guardia di Finanza.
In considerazione del difetto di legittimazione passiva le spese del doppio grado
possono essere compensate per il Ministero dell’Interno.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente
pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di
legittimazione passiva del Ministero dell’Interno; accoglie l’appello e per l’effetto,
in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso di primo grado.
Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando generale della
Guardia di Finanza al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate
in complessivi euro 4000,00 (quattromila,00), oltre accessori di legge.
Spese compensate del doppio grado per il Ministero dell’Interno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della
dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento
delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2026 con
l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Cecilia Altavista Fabio Taormina
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini
indicati.









