di Vittorio Adelfi
Ecco i 5 punti chiave della riforma in breve:
1. L’articolo 104 della Costituzione e’ sostituito dal seguente: «Art. 104 – La magistratura costituisce un ordine AUTONOMO E INDIPENDENTE da ogni altro potere ed e’ composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. . .
(Basta solo leggerla per capire le menzogne che dicono quelli del NO in merito al fatto che i magistrati passerebbero sotto il controllo politico. La modifica al predetto articolo è chiarissima )
2- Separazione delle Carriere
Addio al sistema unico.
La magistratura si divide ufficialmente in due strade separate che non si incrociano più.Giudicante: chi emette le sentenze (i Giudici).
Requirente: chi conduce le indagini e accusa (i Pubblici Ministeri).
Cosa cambia? Un magistrato non potrà più passare da un ruolo all’altro durante la carriera.
3- Due “Governi” per i Magistrati (CSM)
Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) raddoppia. Nascono due organi distinti:
Uno specifico per i Giudici.
Uno specifico per i PM.
Entrambi restano presieduti dal Presidente della Repubblica.
4- Nasce l’Alta Corte
Viene istituito un nuovo tribunale speciale: l’Alta Corte.
Il suo compito: Giudicare i magistrati che commettono illeciti disciplinari.
La novità: I membri saranno in parte nominati e in parte estratti a sorte, (sorteggio che vale da anni per :
-le carriere dei professori universitari.
-per scegliere i magistrati che fanno parte del Tribunale dei Ministri,
-i giudici popolari nelle corti di appello,
-i revisori negli enti pubblici, ecc )
per garantire massima imparzialità.
5-Stop agli incarichi infiniti
I giudici dell’Alta Corte resteranno in carica solo 4 anni e il loro mandato non è rinnovabile. Questo serve a garantire un ricambio continuo e indipendenza.
In sintesi:
La riforma punta a rendere il Giudice una figura “TERZA” e imparziale rispetto a chi accusa, modificando gli articoli 104, 106, 107 e 110 della Costituzione.
Per chi vuole approfondire, si allega il testo della legge costituzionale approvato.
Art. 1
Modifica all’articolo 87 della Costituzione
1. All’articolo 87, decimo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente».
Art. 2
Modifica all’articolo 102 della Costituzione
1. All’articolo 102, primo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, le quali disciplinano altresi’ le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti».
Art. 3
Modifica dell’articolo 104 della Costituzione
1. L’articolo 104 della Costituzione e’ sostituito dal seguente: «Art. 104 – La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed e’ composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di universita’ in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento
in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.
Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio
successiva. I componenti non possono, finche’ sono in carica, essere iscritti negli albi professionali ne’ far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale».
Art. 4
Modifica dell’articolo 105 della Costituzione
1. L’articolo 105 della Costituzione e’ sostituito dal seguente: «Art. 105. – Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalita’ e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.
La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, e’ attribuita all’Alta Corte disciplinare.
L’Alta Corte e’ composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di universita’ in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonche’ da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli
appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimita’.
L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni. L’incarico non puo’ essere rinnovato. L’ufficio di giudice dell’Alta Corte e’ incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge. Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza e’ ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei omponenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.
La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio».
Art. 5
Modifiche all’articolo 106 della Costituzione
1. All’articolo 106, terzo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «della magistratura» e’ inserita la seguente:
«giudicante»; b) dopo le parole: «materie giuridiche» sono inserite le seguenti: «, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni».
Art. 6
Modifica all’articolo 107 della Costituzione
1. All’articolo 107, primo comma, della Costituzione, le parole: «del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «del rispettivo Consiglio».
Art. 7
Modifica all’articolo 110 della Costituzione
1. All’articolo 110, primo comma, della Costituzione, le parole: «del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun Consiglio».
Art. 8
Disposizioni transitorie
1. Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 1 continuano a osservarsi, nelle materie ivi indicate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.









